Terrori e tremori
Sulla narcosi del diritto, o sul Venezuela
La notte del 3 gennaio 2026, nel giro di poche ore, gli assetti geopolitici del mondo sono stati nuovamente messi in discussione, questa volta dalla cosiddetta operazione Absolute Resolve, e quindi dalla cattura di Nicolás Maduro, presidente socialista della Repubblica Bolivariana del Venezuela, da parte delle forze armate degli Stati Uniti, capitanate dal presidente repubblicano Donald Trump. Accusato di narco-traffico e, anzi, addirittura di narco-terrorismo ai danni degli USA, Maduro è stato deportato e incarcerato su suolo americano, dove ora attende che venga emesso un verdetto nei suoi confronti. La questione, attorno a cui si sono subito dipanate lodi e critiche, non può che riguardare in primis il concetto di sovranità statuale. Se da un lato, infatti, si è descritta come un’operazione volta a difendere gli interessi sovrani di un’America ormai consunta nelle sue fondamenta da attacchi perpetrati da potenze straniere (Trump ha persino parlato di una personale reinterpretazione della dottrina Monroe), dall’altro la cattura di Maduro ha sollevato preoccupazioni circa la possibilità, da parte di uno Stato potente (o, meglio, da parte di uno Stato superpotente), di rovesciare con tanta facilità e impudenza il governo di un altro Stato, per di più il governo di uno Stato molto meno potente. I critici dell’operazione di Trump hanno così invocato il diritto internazionale, in virtù di cui la sovranità di tutte le nazioni del mondo non può che essere considerata inviolabile (principio di uguaglianza sovrana), mentre qualsiasi azione militare che cerchi di eroderne la legittimità va necessariamente condannata da un punto di vista etico (divieto dell’uso della forza), così come si legge nello Statuto delle Nazioni Uniti. Sebbene a prima vista le perplessità dei sostenitori del diritto internazionale possano apparire fondate, la soluzione da loro proposta non fa che ratificare i punti più paradossali del fenomeno legale congiurato dall’operazione di Trump. A ben vedere, infatti, mentre il divieto dell’uso della forza mira a mantenere intatto il principio di uguaglianza sovrana, allo stesso tempo esso ne smaschera le aporie di fondo. Del resto, a cosa servirebbe un divieto se le nazioni fossero già tutte ugualmente sovrane? Se la sovranità di tutte le nazioni godesse della stessa potenza costitutiva, il mondo vivrebbe già in un’immobile e perenne armonia. Anche se un certo capo di Stato volesse aggredire una nazione vicina, l’attacco non potrebbe che risolversi in un nulla di fatto; la forza degli equilibri strutturali inerenti ad un simile scenario geopolitico frenerebbe in partenza qualsiasi tipo di interventismo.
Capiamo che la proposta dei fautori del diritto internazionale rinvia implicitamente alla sua stessa problematicità concettuale, e invero alla problematicità su cui si regge l’artificio ontologico che è ogni forma di diritto. Diventa allora facile intuire in che modo sia stato possibile, per Trump, aggirare le normative legali previste. Non per nulla, durante un’intervista col New York Times, il presidente statunitense ha dichiarato che a mettere un freno alla sua potenza non è il diritto internazionale, bensì solo la sua stessa morale, e quindi la sua stessa potenza. Nel valore tautologico di un’affermazione del genere si consuma, inquietante e scandaloso, l’egoismo del singolo, che, contrapponendosi all’altruismo incarnato dalla subordinazione morale ad una potenza esterna, estranea, astratta e spettrale, rivendica i propri interessi materiali ed estingue la minaccia dell’alienazione. È sullo sfondo di tale paesaggio giuridico, frantumato nei suoi contorni etici più essenziali, che si staglia la possibilità, per noi, di tornare alla questione venezuelana per scorgerne il vero volto governativo. Dopo la disfatta dell’impero della cocaina di Pablo Escobar in Colombia negli anni ’90, le FARC, e cioè le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, intravidero – nel vuoto economico appena creatosi – l’opportunità di sostentare e rivitalizzare la causa marxista-leninista su scala nazionale. Ad indicare che, soprattutto una volta salito al potere Hugo Chavez, le FARC decisero molto probabilmente di collaborare col governo venezuelano, anch’esso d’orientamento socialista, non è solo il rapporto del 2010 delle Nazioni Unite, in cui viene chiaramente dimostrata l’origine venezuelana di più del 50% di cocaina esportata verso l’Europa, ma anche la testimonianza del generale del comando delle operazioni militari statunitensi in America latina John F. Kelly, così come quella del narcotrafficante venezuelano Walid Makled Garcia. Non deve qui sfuggire il profondo (ma segreto) nesso filosofico fra socialismo e narco-terrorismo: anche se ad oggi non tutti gli studiosi concordano circa la natura del sodalizio instauratosi fra le FARC e il governo venezuelano, seguendo la presente ricostruzione, non potrebbe che essere stata infatti proprio la nazionalizzazione protosocialista del petrolio, in virtù di cui il Venezuela già negli anni ’70 è potuto assurgere come partner commerciale prediletto degli Stati Uniti d’America – a seguito dell’embargo imposto dall’Arabia Saudita e da altri paesi mediorientali agli USA come punizione per il loro sostegno a Israele durante la guerra del Kippur –, a preparare il sentiero per l’esportazione terroristica di narcotici su territorio americano. Così, il famigerato e controverso Cartel de los Soles, il cui nome rinvia all’insegna militare che gli ufficiali di alto grado venezuelani indossano sulla divisa, qualora ne venisse confermata l’esistenza, andrebbe in ogni caso necessariamente inteso non come un organismo parallelo allo Stato venezuelano, ma – anzi – come un organismo nato proprio al suo interno: non è una coincidenza che Trump collochi ora, al vertice del Cartel de los Soles, Maduro stesso.
Emerge, a questo punto, una figura politica dai contorni paradossali, ovvero quella dello Stato terrorista, di cui il governo del Venezuela, negli ultimi giorni, è accusato di essere la più emblematica rappresentazione. Come fa lo Stato, la cui esistenza sovrana è legittimata – nel momento della sua fondazione – dal diritto che esso stesso ha fondato (e di cui esso è quindi il legittimo sovrano), a corrispondere contemporaneamente con l’incarnazione per eccellenza del criminale, ovvero con la figura del terrorista? Lo Stato è essenzialmente legato al diritto, in quanto è derivato da esso. A sua volta, il diritto è stato fondato dallo Stato. Nella circolarità di questo rapporto onto-genetico, si forma lo spazio chiuso (ermetico) e vuoto in cui al concetto di sovranità è finalmente permesso di emergere. Se con la parola “sovranità” si indica tipicamente la capacità di uno Stato di controllare la totalità del proprio territorio, ora possiamo compendiarne il significato con la seguente formula: lo Stato è il diritto, il diritto è lo Stato. La sovranità statuale rinvia ad una sovranità giuridica, la sovranità giuridica rinvia ad una sovranità statuale. È solo in virtù di questa stretta relazione di identità fra Stato e diritto che la sovranità può così essere definita come la condizione politica in cui lo Stato detiene il monopolio della de-cisione giuridica. Dal composto latino de + caedo, e cioè ‘tagliare giù, tagliare via’, il monopolio statuale della decisione giuridica – assunto come destino dalla sovranità –, taglia, infrange, vìola. Per questo motivo, al di là di qualsiasi giudizio morale che si possa avere nei suoi confronti, esso si configurerà sempre anche come monopolio della violenza. Ma qual è l’origine di questa violenza? Se abbiamo detto che essa si è esprime essenzialmente nella sovranità intesa come monopolio statuale della de-cisione giuridica, che cosa – ancora prima – l’ha resa possibile? È lecito parlare di una violenza originaria, e quindi di un’archi-violenza, a cui la violenza della sovranità rimanda in quanto suo fondamento sotterraneo? Derivando lo Stato la propria ragione di essere a partire dal diritto che esso stesso aveva previamente fondato, possiamo individuare l’archi-violenza nella potenza con cui, in origine, lo Stato ha affermato e impresso (inscritto) nel mondo la propria esistenza. Allo stesso tempo, ciò ci permette subito di riconoscere la natura paradossale (ma non illegittima) del concetto stesso di archi-violenza: trattandosi infatti di potenza, e quindi di forza individuale, la violenza non potrà mai essere originaria, in quanto non potrà mai essere ricondotta ad un’arché esterna ai margini del mondo, o ad un inizio incontaminato e astratto.
L’individuo ci-è-già-sempre-nel-mondo: aperto al suo Ci in quanto nullità attraversata dalla libertà per la morte, il singolo è costante progetto-gettato, continuo potenziamento dif-ferito. Il concetto di archi-violenza (o di archi-scrittura) qui usato, di conseguenza, lungi dall’essere inutile, tenta – a mo’ di assioma – di far emergere la natura già-sempre-sfondata di ogni fondamento. Il valore terminologico che lo distingue si chiarisce in particolare se viene affiancato dalla sua negazione: notiamo infatti come l’evento fondativo dell’archi-violenza, affinché possa propriamente dare origine alla violenza in cui si risolve poi la sovranità, debba essere subito negato, barrato nella violenza che lo costituisce, e rilanciato dallo Stato come diritto, e cioè come archetipo morale per eccellenza. (Anzi, ad essere precisi, è così che innanzitutto nasce proprio lo Stato). Una volta purgata ed esclusa la violenza (la scrittura), e quindi lo sfondamento di ogni fondamento, che soggiace originariamente alla potenza individuale, lo Stato si stabilizza (dal latino status, ‘essere fermo’), fonda la propria esistenza sul diritto (la voce dell’ad-vocato) e solo a questo punto esso può definitivamente diventare Stato, acquistando infine la sovranità per mezzo dell’identità collettiva e monolitica del popolo (monopolio) su cui domina (de-cide).
Nell’inseguimento fanatico fra Stato e diritto, però, durante il quale uno tenta di acchiappare l’altro in quanto suo proprio fondamento – senza accorgersi che uno sarà sempre il creatore dell’altro, e viceversa –, la sovranità emerge subito come causa di autoestraniazione, come causa di alienazione. L’occultamento delle tracce della violenza, o meglio l’occultamento dell’archi-traccia in quanto irriducibile potenza individuale, rinvia alla decentralizzazione dell’essenza già-sempre-decentralizzata dell’individuo, e quindi alla fatale centralizzazione dell’individuo nell’esteriorità del diritto, da intendere come idea fissa e incontestabile, estranea all’io, o come fantasma che esige ossessione per la sacralità morale di cui esso sarebbe la più autentica astrazione. Con la sovranità intesa come monopolio statuale della de-cisione giuridica (oppure come violento occultamento della violenza dell’archiviolenza), nasce, insomma, anche il fondamentalismo, e cioè la fissazione per qualsiasi tipo di fondamento (arché), la possessione demonica dei corpi irrigiditi. Viene meno l’autoestensione della violenza originaria, la forza della volontà individuale come atto – per l’appunto – volontario, spontaneo, che trova al suo interno il fondamento del proprio moto e in virtù di cui conta che la propria realizzazione – in quanto volontà di potenza – possa avvenire da sé. Di conseguenza, subentra la negazione della volontà, ovvero la coercizione su cui si regge il monopolio della de-cisione, la violenza di un’iscrizione (di un verdetto) che si vergogna a riconoscersi come tale, finendo così per fingersi il comando assoluto dell’astrazione dal mondo. È all’interno di questo inquadramento che possiamo ora esaminare il fenomeno del terrorismo, interrogandoci in particolare sul rapporto che intrattiene con lo Stato venezuelano. Se da una parte abbiamo infatti detto che lo Stato, fondando il diritto in quanto proprio fondamento, tenta di cancellare la violenza della potenza individuale – e quindi la traccia del fondamento sfondato (l’archi-traccia) – in cui esso trova la propria origine intesa come archiviolenza, dall’altra capiamo che paradossalmente è proprio un tale scongiuro (esorcismo) della violenza a provocare la violenza in cui consiste la sovranità in quanto monopolio statuale della de-cisione giuridica (alienazione, possessione demoniaca). Detenendo il monopolio della de-cisione giuridica, lo Stato assurge ad ente sovrano, mentre il diritto può decidere – sciolto da ogni vincolo – soltanto nel momento in cui esso viene fondato e raccolto dallo Stato: ciò significa che, in ogni caso, sia lo Stato che il diritto si ri-solvono nella violenza sovrana della decisione assoluta e ab-soluta (cfr. il nome dell’operazione stessa di Trump, e cioè Absolute Resolve). Il taglio violento della decisione assoluta, e cioè il taglio violento della decisione astratta, estranea alla potenza dell’individuo, separa il bene dal male, e anzi (im)pone bene e male come categorie giuridiche dal valore ontologico, collocandole allo stesso tempo all’interno dell’inquadramento morale da cui esso è essenzialmente determinato e orientato. Di conseguenza, se lo Stato è il diritto (il bene), lo Stato è anche il delitto (il male). Del resto, il diritto non sarebbe tale se non si distinguesse radicalmente dal suo op posto, e cioè per l’appunto dal delitto. L’ombra del delitto percorre così – in negativo – il diritto nella sua interezza, e in ogni momento lo Stato può tramutarsi in criminale. Ciò diventa particolarmente evidente se si guarda all’esempio del mercato nero: nonostante esso si collochi per definizione al di fuori dei confini del diritto, lo Stato resta pur sempre l’unico in grado di servirsene indisturbato, e anzi di mantenere al suo interno contatti privilegiati. Il nesso fra socialismo e narco-terrorismo, abbozzato in precedenza, si precisa qui nei suoi contorni essenziali: la completa collettivizzazione dei mezzi di produzione (statalizzazione, nazionalizzazione) coincide con l’estensione più compiuta del diritto (e quindi del delitto) ad ogni campo della vita umana. Se lo Stato liberale ostenta, in quanto proprio fondamento, una presunta separazione fra ciò che fa parte del diritto e ciò che invece ne è escluso, il socialismo smaschera il segreto meccanismo di inclusione esclusiva (o di esclusione inclusiva) su cui si regge il monopolio statuale della de-cisione giuridica, e cioè la sovranità. Non è un caso che, nell’Unione Sovietica sotto Stalin, i criteri su cui si articolava la persecuzione politica dei nemici continuassero a cambiare, rendendo lo stesso Stalin tanto più paranoico quanto più la persecuzione diventava sanguinaria. La figura dello Stato terrorista, perciò, non ci appare più come semplice paradosso, essa acquista anzi ora una coerenza interna maggiore: il diritto lucente dello Stato non potrà che essere sempre attraversato segretamente anche dall’oscuro delitto del terrorismo, e da ora in poi qualsiasi formulazione alternativa risulterà incompleta da un punto di vista logico. Ma se il terrorismo è il doppio negativo dello Stato, come possiamo descriverne l’azione in società? Quali sono le sue mire? Nato anch’esso da uno sforzo individuale (da uno sforzo archi-violento) poi puntualmente negato, il terrorismo motiva la propria esistenza a partire dalla fondazione del delitto inteso come suo stesso fondamento. Poggiando sul delitto, da intendere come dimensione di cui ci si vuole appropriare per esprimere il più radicale dissenso provato nei confronti del diritto, il terrorismo – paradossalmente – mira ad acquistare la legittimazione (il diritto) di essere tale, e quindi di agire in senso terroristico nel mondo. Allo stesso tempo, esso ne è già sempre il sovrano, in quanto suo creatore originario. La sovranità che ne deriva, di conseguenza, non risulta troppo dissimile da quella statuale, configurandosi come: il monopolio terroristico della de-cisione giuridica. Anche il terrorismo, infatti, operando pur sempre all’interno della categoria del diritto (benché in negativo), pretende di detenere il monopolio sulla violenza che è la de-cisione giuridica. Così, in maniera analoga a quanto descritto in precedenza circa la sovranità dello Stato, la violenza del terrorismo si risolve nella subordinazione coercitiva della volontà individuale ad un delitto esterno, estraneo, assoluto. Possiamo capire meglio la natura della coercizione terroristica (e di nuovo il nesso che intrattiene col socialismo), riprendendo in particolare l’analisi compiuta dal filosofo francese Jean Baudrillard a proposito delle Brigate Rosse e il ruolo giocato, nel rapimento di Aldo Moro, dalla figura dell’ostaggio. Se una volta gli ostaggi venivano catturati e poi offerti per un negoziato, nel caso delle Brigate Rosse è proprio il negoziato (inteso come lo spirito del capitalismo) ad essere radicalmente rifiutato: il terrorista è tale in quanto è pronto a morire; l’ostaggio nelle sue mani diventa non solo un talismano dal valore inestimabile ma anche suo irriducibile alter-ego, rimandando così ad uno scambio impossibile col potere statuale; uno scambio che può essere compiuto soltanto se quest'ultimo accetta la premessa del terrorista stesso, e quindi soltanto se il potere statuale promette anche esso di morire, trasformandosi in terrorista alla seconda potenza. Insomma, opponendosi sul piano politico alla logica capitalistica nell’era della globalizzazione, secondo cui tutto è intercambiabile, il socialismo delle Brigate Rosse – a livello esistenziale – ha tentato di abolire la volontà individuale (la violenza dell’archi-violenza) da cui esso stesso ha avuto origine. Non sorprende notare dunque che l’immobilismo a cui mira il terrorismo, in maniera analoga a quanto discusso in precedenza a proposito dello Stato, rivela un carattere eminentemente fondamentalista, fanatico. Se però nella lotta al diritto il terrorismo costringe lo Stato a diventare anch’esso terrorista per mezzo di una violenta sospensione dello scambio (il delitto), è nella medesima lotta che il terrorismo a sua volta non può che trasformarsi in Stato. Il delitto, infatti, non è mai irrelato, è anzi sempre percorso – nella sua costituzione positiva – dalla negatività del suo contrario, e cioè dal diritto. Qui si cela la per-fidia (la perversione della fiducia) propria sia dello Stato che del terrorismo: come un Giano bifronte, uno è sempre anche l’altro; di conseguenza, diventa impossibile fidarsi del fondamento proposto dallo Stato (il diritto) o del fondamento proposto dal terrorismo (il delitto). La perfidia del terrorismo emerge con particolare chiarezza se si guarda soprattutto proprio all’esempio del Venezuela: se da una parte il narcotraffico – nella sua delittuosità – viene usato dal governo di Maduro come arma terroristica per sventrare la sovranità statunitense, dall’altra la cattura del presidente socialista per mano di Trump è subito rilanciata dal terrorismo come imperdonabile prova di un’infrazione del diritto internazionale da parte dello Stato più potente al mondo. Il fatto che gli appelli al diritto internazionale siano sorti prevalentemente dopo l’operazione di Trump, mentre in passato i crimini perpetrati dal regime di Maduro venivano perlopiù ignorati (o comunque riconosciuti con tono cinicamente rassegnato), testimonia di questa strategia. Qualcosa di analogo è successo durante il conflitto fra Israele e Palestina sorto il 7 ottobre 2023: nonostante la strage compiuta da Hamas non potesse che collocarsi all’interno della sfera più efferata del delitto, l’arma più devastante usata dalla resistenza palestinese nei confronti di Israele è stato il legalismo con cui, davanti a tutto il mondo, si è continuato a ricordare allo Stato ebraico la sua illegittimità secondo il diritto internazionale, nel momento in cui Israele è stato costretto a rispondere alla guerra scatenata da Hamas (e quindi ad infrangere effettivamente il proprio diritto). Questa perfidia, analogamente al caso del Venezuela, è oltretutto riconoscibile nella pervasività con cui il diritto e il delitto sono stati estesi su tutta Gaza dal governo di Hamas per mezzo di gallerie strategiche sotterranee, rendendo di conseguenza difficile per Israele, durante il conflitto, distinguere fra militanti e semplici cittadini. La questione venezuelana, tuttavia, proprio in virtù di come si è delineata, permette di precisare ulteriormente il fenomeno qui descritto: la forza della perfidia terroristica viene infatti incarnata in particolare dal narcotraffico di cui è accusato il governo di Maduro, in quanto è attraverso il caso del Venezuela che riusciamo ad identificare lo spirito del diritto come narcotico dell’opinione pubblica, che, eccitando i più per l’assoluta sacralità dello Stato, contemporaneamente, annebbia il loro giudizio circa l’attività criminale di cui il suo stesso Stato si è reso responsabile. In questa condizione di insonnia perenne, si affaccia la necessità di trovare riposo sia dal diritto che dal delitto. Se basandosi sul diritto, infatti, si fa il gioco del terrorismo, e se credendo nel delitto come espressione di rivolta radicale si adotta il fondamentalismo di una nuova forma di Stato, non rimane altra soluzione che la pace dell’anarchia, in virtù di cui ci si apre ad un nuovo scenario politico, dove sia il diritto che il delitto si rivelano impotenti, e dove – al di là del bene e del male – l’unica cosa che conta è proprio la neutralità muta e nulla della potenza individuale, l’archi-violenza. A differenza di quanto prospettato dall’area più radicale del liberalismo classico (il libertarismo di destra), la presente conclusione non mira – forse ingenuamente – a ridurre, frenare o persino abolire l’utilizzo della violenza nel mondo. Non si tratta nemmeno di una vaga prescrizione etica, dal gusto socialisteggiante, in nome di cui si intende dare adito a speranze personali per un avvenire utopico, governato da armonia e giustizia. È lecito al contrario parlare di una spietata diagnosi onto-storica, di cui l’esistenza del politico dovrà – per motivi prettamente immanenti al suo stesso essere – tenere conto; che lo voglia oppure no. Dietro ai fumi narcotici in cui oggigiorno viviamo immersi, invero, le cose stanno già così come le abbiamo descritte fin qui: a ben vedere, infatti, la violenza della sovranità – da intendere come monopolio della decisione – non costituisce in nessun modo una colpa morale, è bensì innanzitutto un errore metafisico, che rimanda subito alla pacificazione (mortifera) nell’archi-violenza; se sia lo Stato che il terrorismo creano il fondamento per legittimare la loro esistenza, è esattamente così che essi finiscono anche per fare il contrario, sancendo la loro impossibilità ontologica, e cioè l’impossibilità – per qualsiasi ente intramondano – di riposare su un fondamento estraneo alla propria forza individuale. In questo senso, le parole di Trump – circa la santità del diritto internazionale e la propria morale – testimoniano di un cambiamento geopolitico tanto epocale quanto inevitabile.





